Le religioni nella società

Visibilità e luoghi di culto

di Giuseppe Cicogna

Intervento del Sig. Giuseppe Cicogna, delegato della Chiesa di Scientology, avvenuto il 23.04.2009 al Teatro Gobetti di Torino, nell’ambito della Biennale Democratica organizzata dall’ex Presidente della Corte Costituzionale G. Zagrebelsky, sul tema: “Le religioni nella società - visibilità e luoghi di culto.”

1. Il tema introduce ad una storia che ha radici antiche e in certo modo ineludibile, che è quella della libertà di religione, mentre il plurale, “le religioni” nella società, sembra spostare l’accento sul pluralismo religioso. Sta di fatto che, dal punto di vista di una comunità religiosa del tutto minoritaria nella società italiana, anche il pluralismo religioso rimanda ancora una volta al problema della libertà religiosa come punto di partenza di ogni altro problema. La storia dell’emergere e affermarsi della libertà religiosa nelle società e nelle culture occidentali è largamente nota e, per quanto legata alla storia dell’affermarsi dei diritti civili, quelli detti “diritti di libertà”, vive di sue peculiarità.

Qui basterà ricordare come poco dopo la promulgazione della prima costituzione di uno stato nordamericano, la Virginia, nel quale per la prima volta veniva espressamente affermato in una costituzione il diritto alla libertà di religione, nel corso della Rivoluzione francese, la prima dichiarazione del diritto alla libertà di religione, come diritto inalienabile dell’uomo, nell’ Europa continentale, viene dichiarata come contrapposta alla nozione di “tolleranza”. L’intervento appassionato del Conte di Mirabeau all’Assemblea Costituente francese, secondo cui “la parola tolleranza mi pare in certo qualche modo tirannica essa stessa, perché l’autorità che tollera potrebbe anche non tollerare”, fece sì che l’Assemblea decretasse come diritto dell’uomo la libertà di religione e di coscienza.

Se si può sostenere che la libertà di coscienza abbia avuto un riconoscimento remoto e in certo modo appartenente già alla storia della cultura occidentale, la storia della libertà di religione e il suo intrecciarsi con quello della tolleranza è cominciata allora ed è tuttora in corso con alti e bassi drammatici e spesso micidiali.

Del resto, per la libertà di religione, il novecento non è nato sotto buoni auspici, anzi. Doveva essere un Presidente nordamericano, nel gennaio del 1941, F. D. Roosvelt, ad affermare che il mondo veniente, uscito dalla guerra mondiale, avrebbe dovuto fondarsi su quattro libertà: la prima avrebbe dovuto essere la libertà di parola, la seconda è la libertà di ogni persona di pregare Dio nel modo che crede in ogni parte del mondo, la terza avrebbe dovuto essere la libertà dal bisogno e la quarta la libertà dalla paura. A dicembre del 2008 abbiamo ricordato i sessant’anni della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”.

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all’art. 18, ha solennemente affermato con tutta la forza utopica di una umanità di là da venire che: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.

Il 29 ottobre 2004, è stata approvata all’unanimità la Costituzione europea che all’art. 70 (Parte II, Titolo II: Libertà) prevede al primo comma: “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”. Nonostante l’art. 19 della Costituzione Italiana affermi con vigore che: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”, ancora oggi esiste in Italia una legislazione che parla di “culti ammessi” e “ammessi”, per quel legislatore del 1929, era sinonimo, meno brutale, di culti “tollerati”, riportando – dopo il periodo della separazione fra Stato e Chiesa - d’un balzo la legislazione e la cultura italiana indietro nel tempo, oltre la legge sulle guarentigie, alla legislazione del 1848. La legge sui culti ammessi e il regolamento del 1930, in perenne “lite” con la Carta Costituzionale, sono tuttora in vigore nonostante un susseguirsi di proposte di riforma. In Italia, come nel resto del mondo, il rilievo della libertà di religione è poca cosa fino a quando non diventano effettivi, reali gli incisi: “in forma… associata e … in pubblico”.

È solo l’esercizio pubblico della libertà di religione in una comunità religiosa che rappresenta il banco di prova della tenuta del diritto e questo perché il diritto alla libertà di religione si trasforma nel diritto alla diversità, alla specificità, alla unicità e, conseguentemente, il diritto ad una quota di potere sociale ed è questo il luogo del pluralismo religioso e, insieme, anche il luogo della trasparenza, della democrazia e dello Stato di diritto.

Qui, il diritto alla libertà di religione percorre la sua difficile strada lungo i confini di ogni progetto politico. Singolare è che nessuno degli Stati che si astennero dal votare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (il gruppo sovietico, l’Arabia Saudita e il Sud Africa), l’abbia fatto per contrasto  con l’affermazione del diritto alla libertà di religione, ma sono gli stessi Stati che, per la loro struttura politico-ideologica, non potevano o non volevano tollerare l’esercizio pubblico o collettivo di tendenze o ideologie diverse, qualunque fossero, e così anche l’esercizio pubblico e collettivo di una religione o di una religione diversa. In certo modo, viene rinnovato e scolpito il legame profondo fra libertà di religione e potere politico o meglio il contenuto politico del diritto alla libertà di religione.

2. Strettamente collegata alla professione pubblica e collettiva dei culti e dei riti si pone la questione della visibilità delle religioni minoritarie e, prima di tutto, la questione degli edifici di culto come luogo deputato all’esercizio collettivo del culto. Qui la questione posta non è più, semplicemente, quella della libertà di religione intesa come neutra garanzia dello Stato laico all’esercizio libero del culto. Si pone e si afferma un diritto diverso, quello che fonda sulla diversità la sua ragione più profonda e dunque quello che entra in gioco è il diritto all’emersione sociale della diversità.

Vi sono stati esempi semplicemente provocatori, come le questioni relative alla presenza dei crocifissi negli edifici pubblici, ma vi sono state vicende nelle quali il diritto alla diversità, a torto o a ragione, si è prepotentemente imposto. Ricordiamo solo in Francia la pretesa delle studentesse francesi arabe di seconda generazione, di religione islamica, di andare a scuola velate o, in Italia, la modifica della data delle elezioni politiche del 1994, fissata inizialmente nella data della Pasqua ebraica. Infine è proprio in ragione del diritto alla riserva legale di terreno per la costruzione di un edificio di culto che la Corte Costituzionale italiana ha enunciato i parametri di individuazione delle confessioni religiose con la sentenza n. 195 del 27.04.1993.

La Corte ha rilevato che, a parte il caso delle intese con lo Stato, a fronte delle quali non vi sarebbe alcuna questione, la natura di confessione religiosa “...potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione”, riconoscendo il diritto alla quota dei terreni anche alle religioni prive di intesa o di riconoscimento ai sensi della legge sui culti ammessi. Nonostante la buona volontà di tutti, la strada verso la convivenza pacifica di dottrine religiose è ancora lunga e conseguentemente è ancora spesso problematico un vero esercizio della libertà di religione nella pienezza delle diversità. Scientology come religione minoritaria è estremamente sensibile alle problematiche relative al diritto alla libertà di religione e all’emersione sociale della confessione e ha subìto, e di tanto in tanto subisce, le “persecuzioni” secondo la configurazione e il modo di essere che queste hanno assunto a cavallo del secolo. A parte l’Esercito della Salvezza – ma il processo avvenne prima della Costituzione repubblicana – Scientology è l’unico movimento religioso che ha avuto l’esperienza, proprio come movimento religioso, di veder chiuse le sue sedi, le sue associazioni, sequestrati i suoi materiali,  arrestati alcuni suoi membri e messa in dubbio la sua dottrina in un’aula di tribunale e non la consola affatto la circostanza che alla fine sia risultata pienamente e completamente “vittoriosa”.

La diversità strutturale e formale della sua dottrina rispetto al modello dominante di religione, quello genericamente abramico, l’ha costretta allora, e la costringe ancora di tanto in tanto, a subire ad opera dei mezzi di comunicazione di massa la violenza dello stereotipo, nel senso che al termine dava Walter Lippmann. Tuttavia è proprio nel cuore stesso della sua dottrina la riaffermazione del diritto alla libertà di religione, perché fa parte del credo della Chiesa di Scientology l’affermazione: “Noi della Chiesa crediamo ... che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile di scegliere e professare le proprie pratiche religiose”. È contenuto nel credo della Chiesa l’atto costitutivo di una comunità nuova e insieme la proposta di una società-comunità che non si separi per nulla dall’ esperienza del religioso.

In conclusione, due auspici irenici possono essere e vogliono essere formulati: il primo è che sia fin d’ora possibile un’unità operativa fra diverse fedi, confessioni o chiese di intervento sociale, non come confusione di dottrine sociali, ma come unione di uomini di buona volontà e, il secondo, che, prima o poi, si possano superare tutti gli stereotipi e riuscire a vedere il mondo e la società da un punto di vista riscattato, il punto di vista dal quale, senza arbitrio e senza violenza, le diversità rimandino ad una più profonda unità e si possa rinvenire nel “totaliter aliter” il “totaliter idem”.

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